ANAGRAFICA DEI CREDITI FORMATIVI 

Come richiamato nella normativa nazionale (da ultimo l'Accordo Stato Regioni  2 agosto 2007) e provinciale (D.G.P. n° 3404 di data 30.12.2002), gli Ordini e i Collegi rivestono il ruolo di garante della professione e di certificatore della formazione continua.
A tal fine di rileva l'importanza della anagrafica dei crediti formativi che il sistema on line provinciale, in collaborazione con il Collegio IPASVI, mette a disposizione.
In particolare si evidenzia che tale anagrafica è automaticamente aggiornata per quanto riguarda la formazione accreditata dalla Commissione provinciale ECM e per quanto riguarda la formazione, accreditata dal Ministero e/o da altre Regioni, che il dipendente dell'Azienda per i Servizi Sanitari frequenta con autorizzazione dell'Azienda medesima (avvalendosi degli istituti contrattuali previsti).

Per tanto è a carico di ogni Ordine e Collegio solo l'aggiornamento dell'anagrafica dei crediti formativi acquisiti frequentando eventi non accreditati dalla Commissione provinciale ECM e, per i dipendenti dell'Azienda non autorizzati dall'Azienda medesima e che il professionista ha frequentato non utilizzando alcun istituto contrattuale (Congedo straordinario, ore studio, ecc.).

Quindi ogni professionista è pregato di inviare copia degli attestati dei corsi conseguiti fuori provincia, o non accreditati dalla commissione provinciale ECM, e copia dei corsi FAD alla Sede del Collegio IPASVI via fax (n. 0461/984790), allegando copia di un documento d'identità.

  

CREDITI PER IL TRIENNIO 2008-2010

30.09.2007 - In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato-Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina". Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione:

  • 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010.

In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.

Le misure legate agli incentivi e/o alle sanzioni che interverranno in ordine all'acquisizione dei crediti formativi saranno adottate e rese note a seguito di un confronto con i soggetti interessati (parti sociali, organizzazioni di categoria, ecc.).

 

 

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